
Quanti sono i tentativi di asta in caso di pignoramento di beni immobiliari e in quali casi l’espropriazione forzata può essere chiusa in assenza di vendita.
Una situazione di grave sovraindebitamento può condurre all’esecuzione immobiliare, vale a dire al pignoramento dei beni immobiliari di proprietà del debitore che vengono venduti all’asta per consentire al creditore di recuperare le somme dovute.
L’espropriazione degli immobili avviene quando il debitore non è in grado di onorare i debiti nei confronti del creditore, il quale può rivolgersi al giudice per richiedere un ordine ingiuntivo. Si tratta di una procedura esecutiva che spesso si protrae per un periodo di tempo molto lungo, coinvolgendo anche le pertinenze dell’immobile, così come gli arredi e i frutti pendenti.
Può capitare, infatti, che le aste programmate per consentire la vendita dell’immobile espropriato siano deserte e che tra un’asta e l’atra pianificate a distanza di tempo passino anche diversi mesi. Può succedere, inoltre, che l’immobile non venga venduto imponendo al creditore di optare per un’altra via per ottenere la liquidità che gli spetta.
Secondo quanto previsto dalla Legge 119/2016, è possibile che il bene pignorato torni di proprietà del debitore dopo la quarta asta deserta solo se si tratta di beni mobili, mentre per quanto riguarda gli immobili questa possibilità non è prevista. L’unica causa di estinzione anticipata della procedura esecutiva immobiliare, invece, riguarda l’infruttuosità dell’espropriazione forzata (Codice di Procedura Civile, art. 164-bis): in pratica, qualora sia evidente che le pretese del creditore non possano essere soddisfate in modo ragionevole – anche tenendo conto dei costi sostenuti per la procedura – il processo esecutivo può essere chiuso in anticipo.
È sempre il Codice di Procedura Civile a definire l’iter dei progressivi tentativi di asta: la prima si basa sul prezzo risultato dalla perizia, dalla seconda alla quarta sono previsti ribassi fino al 25% in meno del precedente, dalla quarta in poi è possibile ribassare fino al limite della metà.