Segnalato come Cattivo pagatore? Questo articolo può esserti utile.

Il consumatore (etichettato come cattivo pagatore) non solo ha diritto a ottenere l’immediata cancellazione dei propri dati ma anche al risarcimento dei danni

Un tema sempre più importante tocca noi tutti da vicino e riguarda l’enorme mole dei dati censiti e conservati dalle diverse Centrali dei Rischi sul nostro comportamento verso il sistema creditizio.
La necessità di essere “lindi ed immacolati” affinché sia accolta da banche e finanziarie perfino la più banale richiesta di finanziamento (dalla carta di credito, strumento di lavoro, alla rateazione di un elettrodomestico fino al ben più necessario mutuo abitativo) ci impone una riflessione sulle drammatiche conseguenze che potrebbero derivare da illegittime iscrizioni operate dal sistema finanziario.

I nomi? I soliti Crif, Experian, Ctc, CR Bankitalia ecc.
L’etichetta? Cattivo pagatore.
Il metodo? Il solito.
Ad insindacabile ed inappellabile giudizio della banca/finanziaria che ha concesso il credito, il cliente che non generi flussi di pagamento “regolari”  (si badi senza alcuna distinzione fra errori della banca e ritardi reali) viene di fatto espulso dal circuito “legale” del credito, con le note conseguenze che condizionano poi l’esistenza del “segnalato”.
Oggi è possibile difendersi e far valere i propri diritti anzitutto sapendo individuare con la giusta perizia quando ci si trovi di fronte ad una illegittima segnalazione.

In primis va tenuto presente che il soggetto finanziatore deve avvisare il debitore circa la futura iscrizione in banca dati con un preavviso non inferiore a 15 giorni, ma non basta.
La banca ha il dovere di “segnalare” utilizzando un metodo che consenta di dare prova certa che il consumatore (o l’impresa) abbia ricevuto l’avviso ovvero, come minimo, una raccomandata con ricevuta di ritorno.
La segnalazione ai SIC (sistemi informazione creditizie), le cosiddette “banche dati dei cattivi pagatori” si definisce tecnicamente un atto recettizio, una precisa fattispecie che in forza degli istituti cardine del nostro ordinamento (art.1334 c.c.) avrà efficacia unicamente quando il soggetto destinatario ne avrà avuto conoscenza.

Va da se’ che in tutti quei casi in cui la banca non sarà in grado di dimostrare l’effettiva ricezione dell’atto da parte del debitore, essa avrà compiuto una segnalazione illegittima che consentirà al finanziato di ottenere la cancellazione ed il risarcimento del danno.

È fondamentale ribadire che dall’omissione di cui trattiamo in questo post ovvero il mancato preavviso con lettera raccomandata r/r è ravvisabile una responsabilità dell’intermediario come già stabilito da provvedimenti e sentenze pronunciate rispettivamente dall’Arbitro Bancario Finanziario e dalla Suprema Corte di Cassazione.
L’illegittimo trattamento dei dati del cliente è certamente idoneo, in linea di principio, a ledere il diritto alla reputazione di “buon pagatore” ed a integrare una violazione degli obblighi sul trattamento dei dati personali del consumatore.
Danno ulteriore, se dimostrato, potrà essere costituito dal mancato accesso al credito (ad esempio il mancato accoglimento di una successiva domanda di finanziamento) legittimando così una richiesta di risarcimento aggiuntiva.

Con le sentenze n. 12626 del 24/05/2010 e 15609/2014 anche la Suprema Corte di Cassazione ha confermato quale conseguenza dalla illegittima segnalazione un danno patrimoniale economico ed uno non patrimoniale relativamente la lesione dei valori della reputazione e dell’onore, tutelati anche dell’articolo 2 della Costituzione.
La Mutua Sociale Ambrosiana in ossequio al motto fondativo “crediamo nelle idee che diventano azioni” esorta gli associati, gli amici ed ogni sostenitore ad avere il giusto coraggio ed a battersi contro le iniquità del sistema finanziario.

Essere buoni pagatori, potendo, è un dovere, ma altrettanto doveroso è pagare “il giusto”.

Inviandoci contratti di mutuo e di finanziamento, lo staff legale di MuSA analizzerà gratuitamente la possibilità di contestare alla banca ogni eventuale anomalia riscontrata.