
Sospendere la vendita all’asta di un immobile è possibile anche per chi è oberato dai debiti: la legge sul sovraindebitamento consente una via d’uscita attraverso l’adesione all’accordo con i creditori o al piano del consumatore.
La Legge 3/2012 rappresenta un’ancora di salvezza per coloro che si trovano schiacciati dai debiti, avendo accumulato una lunga lista di pagamenti ancora da saldare a causa della carenza di liquidità e del perdurare di una crisi economica debilitante. La legge sul sovraindebitamento va incontro a tutti i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla normativa fallimentare, mettendo a disposizione alcuni strumenti per cancellare o ridurre notevolmente i debiti e garantendo la possibilità di tutelare il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, almeno temporaneamente, bloccando eventuali espropriazioni forzate.
Soffermandosi sul pignoramento dei beni immobili, la legge “salva-suicidi” consente di impedire che la casa del debitore sia messa all’asta purché quest’ultimo manifesti la volontà di attivare una delle misure previste, nello specifico l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore. In entrambi i casi, tuttavia, per poter ottenere il blocco della vendita è fondamentale rispettare la tempistica dettata dalla legge.
Per quanto riguarda l’accordo con i creditori, ad esempio, il giudice dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive fino al momento in cui il provvedimento di omologazione del piano diventa definitivo. Non è possibile intervenire con il blocco del pignoramento, invece, quando il bene immobile è stato già venduto all’asta anche se l’importo non è stato ancora assegnato ai creditori. È quindi facile intuire non solo come la presentazione al Tribunale di un piano di rientro non debba essere rimandata eccessivamente, ma anche come diventi determinante il supporto di professionisti ed esperti che affianchino il debitore durante il complesso iter che porta all’approvazione della procedura di composizione della crisi.
Anche per quanto riguarda i debitori che si avvalgono del piano del consumatore, infine, la sospensione di eventuali espropriazioni e tentativi di vendita degli immobili all’asta è concessa dal giudice quando queste azioni rischiano di pregiudicare la fattibilità del piano.