
I creditori possono rivalersi sui beni del debitore anche se disponibili presso altri soggetti, come il conto in banca e lo stipendio: come funziona il pignoramento presso terzi e come è possibile sospendere queste azioni esecutive facendo riferimento alla Legge 3/2012.
Il pignoramento presso terzi è una procedura che coinvolge i debitori e i beni di questi ultimi che sono disponibili presso un altro soggetto. Come previsto dal Codice di Procedura Civile, infatti, i creditori hanno la facoltà di rivalersi sui beni di cui il debitore non dispone in modo diretto.
È l’articolo 543 del CpC a disciplinare il pignoramento presso terzi, stabilendo due possibili casistiche:
- il soggetto terzo è in possesso di beni del debitore;
- il debitore vanta crediti nei confronti del terzo.
Se il creditore decide di avviare il pignoramento presso terzi, inoltre, deve prima individuare chi è il “debitore del debitore” facendo richiesta all’Autorità Giudiziaria di un’ordinanza che viene poi notificata al debitore e agli altri soggetti coinvolti.
Rientra nel pignoramento presso terzi la confisca di parte del denaro presente e sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore, disponibile presso un istituto di credito. I libretti di deposito, le cassette di sicurezza, le eventuali azioni e obbligazioni detenute dal debitore fanno parte dei beni disponibili presso terzi aggredibili da parte dei creditori.
Anche lo stipendio rappresenta un bene che materialmente si trova nella disponibilità del datore di lavoro del debitore fino all’accredito vero e proprio, pertanto può essere pignorato nella misura di un quinto. Questo limite riguarda anche il pignoramento della remunerazione per gli straordinari, per il TFR e per i rimborsi spese. La misura massima di un quinto vale anche per il pignoramento della pensione o di altre somme concesse a titolo assistenziale. Altri beni su cui il creditore può rivalersi attraverso soggetti terzi possono essere, ad esempio, il canone d’affitto relativo alla locazione di un immobile posseduto dal debitore, che in questo caso ha come debitori gli inquilini.
Il pignoramento presso terzi rappresenta un rischio concreto per chi si trova in una condizione di sovraindebitamento, tuttavia la Legge 3/2012 – detta anche “salva suicidi” – prevede la possibilità di sospendere eventuali procedure esecutive attivate dai creditori. Questa possibilità non si applica in modo automatico in tutti i casi, infatti l’articolo 10 della normativa (comma 2, lettera C) afferma che il Giudice ha la facoltà di bloccare eventuali azioni di pignoramento fino al momento in cui diventa definitivo il provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi o del piano del consumatore, al fine di tutelare il patrimonio del debitore almeno temporaneamente.