
Il piano del consumatore consente ai debitori meritevoli di uscire dal sovraindebitamento non dovuto a motivi professionali: in cosa consiste il requisito di meritevolezza e quali condizioni possono impedire l’accesso alla procedura prevista dalla Legge “salva suicidi”.
I consumatori che si trovano in condizione di sovraindebitamento possono rinegoziare i propri debiti ricorrendo al piano del consumatore, uno strumento previsto dalla Legge 3/2012 – detta anche “salva suicidi” – per offrire una soluzione concreta ai debitori in difficoltà economiche tali da non riuscire a garantire il pagamento delle somme dovute ai creditori.
Con il fine di equilibrare le entrate e le uscite dei debitori, il piano del consumatore rappresenta una risorsa destinata solo alle persone fisiche che hanno contratto debiti per motivi che esulano dall’attività professionale o imprenditoriale: la Legge 3/2012, infatti, introduce ulteriori soluzioni per supportare gli imprenditori non fallibili, come l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione dei beni, valide per aiutare i professionisti, i piccoli commercianti e le startup.
Per uscire dal sovraindebitamento e migliorare la loro condizione di vita, i consumatori possono quindi richiedere l’assistenza di professionisti specializzati nella risoluzione di crisi da sovraindebitamento che si occuperanno di presentare in Tribunale la proposta di accesso al piano del consumatore. Secondo quanto previsto dalla normativa e diversamente da quanto accade con l’accordo di composizione della crisi, questa procedura non necessita del consenso della maggioranza dei creditori ma per essere approvata deve fare in modo che per questi ultimi i benefici siano maggiori rispetto ai vantaggi che deriverebbero dalla liquidazione dei beni dei debitori.
Meritevolezza del debitore: come funziona
Per ottenere l’approvazione da parte del Tribunale, il piano del consumatore deve rispettare alcuni requisiti fondamentali: i debiti del consumatore non devono provenire da un’attività professionale o imprenditoriale e lo stesso deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, vale a dire in una condizione di difficoltà tale da rendere impossibile il pagamento totale dei debiti anche attraverso la liquidazione del patrimonio. Il consumatore, inoltre, non deve aver richiesto il piano nei cinque anni precedenti e soprattutto deve essere ritenuto “meritevole”: significa che il giudice deve verificare sia le cause effettive dell’indebitamento e la diligenza con cui il debitore ha assunto volontariamente determinate obbligazioni, sia le motivazioni che rendono lo stesso debitore incapace di adempiere a questi obblighi.
In altre parole, il giudice deve assicurarsi che il consumatore abbia preso degli impegni finanziari con la ragionevole prospettiva di poterli mantenere, evitando di fare ricorso a un credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
L’incarico di valutare la situazione economica e patrimoniale del consumatore spetta a un apposito organismo di composizione della crisi, chiamato ad accettare o rifiutare il piano proposto: nel primo caso sarà possibile saldare i debiti in modo parziale ed evitare la liquidazione del patrimonio, mentre nel secondo caso quest’ultima ipotesi diventa la procedura ufficiale da seguire.
Debitore meritevole: casi a confronto
La valutazione della meritevolezza del debitore svolge un ruolo fondamentale non solo per determinare l’accesso al piano del consumatore, ma anche per la definizione di tutte le indicazioni accessorie stabilite dal giudice. A tal proposito la decisione del Tribunale di Livorno (ordinanza n. 9/15 del 15 marzo 2016) può rivelarsi esplicativa: il piano di rientro è stato accettato, tuttavia il consumatore ha potuto beneficiare della sola dilazione dei pagamenti dovendo saldare la totalità dei debiti compresi di interessi, senza ottenere alcun abbattimento. La causa del sovraindebitamento, infatti, risiedeva in un comportamento incauto e avventato caratterizzato dalla stipula di un mutuo esoso per un’abitazione esclusiva e dispendiosa.
Al contrario, il Tribunale di Lucca (ordinanza 415/15 del 27 ottobre 2015) ha omologato un piano giudicando il richiedente meritevole e concedendo disposizioni accessorie vantaggiose – come l’abbattimento del 9% dei debiti complessivi e l’annullamento degli interessi – tenendo conto della particolare condizione familiare che aveva condotto all’accumulo di debiti, dovuto alle spese sostenute per garantire la migliore assistenza medica alla prole affetta da una patologia grave e invalidante.
In entrambi i casi, inoltre, dietro l’accoglimento delle proposte da parte del giudice si cela la valutazione della consapevolezza dei singoli consumatori, i quali hanno dimostrato di aver compreso la rischiosità della propria situazione finanziaria rivolgendosi ad appositi organismi di supporto per beneficiare di una procedura di esdebitazione.
Quando il debitore non è meritevole
È proprio l’assenza del presupposto di meritevolezza a decretare la mancata omologazione del piano del consumatore richiesta dal debitore, un rifiuto che può essere dovuto a valutazioni differenti. Se il debitore fa ricorso a un credito decisamente superiore alle sue capacità patrimoniali, ad esempio, il Tribunale non concede l’accesso al piano di rientro (come sottolineato dal Tribunale di Pistoia con l’ordinanza del 28 febbraio 2014).
Un altro possibile motivo di non omologazione del piano riguarda il consumatore che ha accumulato ingenti debiti a causa di atti di frode compiuti verso i creditori, come ribadito dal Tribunale di Reggio Emila con l’ordinanza dell’11 marzo 2015.
Il debitore non è meritevole, inoltre, se il sobraindebitamento è stato determinato dal ricorso a un credito aggiuntivo in presenza di un finanziamento precedente ancora da estinguere: secondo quanto affermato dal Tribunale di Udine con il decreto del 4 gennaio 2017, infatti, il requisito della meritevolezza è assente se viene ravvisata imprudenza da parte del consumatore e se il ricorso al credito non risulta equilibrato rispetto alle reali possibilità economiche del richiedente.