Come difendersi dalle società di Recupero Crediti – Parte 2

Come difendersi dal recupero crediti 2

Leggi la prima parte

Le “non verità” delle società di recupero crediti

 

Segnalazione alla Crif

Spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif.
Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria, negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, pay-tv ecc.), non è possibile alcuna segnalazione.

Stalking

Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale.
Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e in luoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati).
In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.

Comunicazioni a terzi

Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.

Reperimento del numero di telefono

Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).

Registrazioni

Sono vietate le telefonate pre-registrate volte a sollecitare il pagamento.

Avvisi di mora

È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.

Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).

Dati personali

Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

I dati dell’interessato devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.

Recupero crediti domiciliare

Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro.

È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private.
Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti.

Segnaliamo un’importantissima sentenza emessa dal Tribunale di Chieti (883/2012) che ha accolto il ricorso di un consumatore nei confronti sia della banca (titolare del credito) che della società di recupero le cui pratiche troppo aggressive (insistenti telefonate al posto di lavoro ed a casa di parenti) hanno determinato un danno non patrimoniale al ricorrente, risarcito dalla banca di cui era debitore.

Nel caso di specie, l’insistenza del recuperatore si è spinta fino ad insistenti telefonate a parenti e datore di lavoro, violando il diritto alla riservatezza del cittadino il quale ha diritto a mantenere segreta la propria posizione debitoria a terzi, specie se parenti o colleghi (compreso il coniuge se in regime di separazione dei beni).

Il Giudice ha pertanto condannato la Banca ad indennizzare il ricorrente poiché su di essa grava l’obbligo di vigilare sull’operato di chi ha incaricato per recuperare i propri crediti.

Se il cliente ha fornito alla banca solo alcuni numeri telefonici ove essere rintracciato, la società di recupero credito non ne può cercare altri, non può contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto.

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