
Operatori di recupero crediti : chi sono?
Si tratta di operatori privati remunerati con una provvigione sul recuperato, privi di qualsivoglia autorità.
Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Voi non avete alcun obbligo nei loro confronti!
Ecco una rassegna delle condotte permesse e l’elenco dei “comportamenti illegali”:
- Obbligo di informazione all’interessato Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito. È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.
- Numero visibile La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile, al contrario, vengono spesso segnalati casi di telefonate da numeri anonimi.
- Divieto di false dichiarazioni e condotte ingannevoli Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false e ingannevoli al solo fine di intimorirlo; in particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie.
Alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:
- il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: falso, in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito. In alternativa, il creditore deve essere in possesso di titoli di credito come cambiali o assegni rilasciati dal debitore e non ancora scaduti (6 mesi per gli assegni, 2 anni per le cambiali: dopo tale termine è necessario procurarsi un decreto ingiuntivo);
- il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: falso, al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;
- al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: falso, in realtà affinché possa esserci pignoramento è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Oppure, come detto sopra, il creditore deve essere in possesso di titoli come cambiali o assegno. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi;
- in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: falso, in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.
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