Estinzione anticipata con tassi usurari, stop agli interessi

Il mutuo può diventare usurario a causa dell’estinzione anticipata. Il Tribunale di Pescara riconosce l’usurarietà di un mutuo nella clausola che prevede la chiusura anticipata del finanziamento

È recente e particolarmente interessante un pronunciamento del Tribunale di Pescara che ha riconosciuto con un Ordinanza non impugnabile l’usurarietà di un mutuo fondiario nella sola clausola disciplinante l’estinzione anticipata.

La decisione merita tutta la nostra attenzione perché segna un passo assai rilevante nella tutela della clientela bancaria nel già vasto panorama giurisprudenziale in tema di usura bancaria.
In sostanza il collegio pescarese ha concordato sul fatto che non solo gli interessi convenzionali o moratori debbano sottostare al vaglio della normativa ma anche qualsiasi altro costo (imposte escluse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare, dunque anche il costo pattuito per l’estinzione anticipata, con la conseguenza che il mutuatario in base all’art. 1815 2° comma del Codice Civile, non debba più pagare interessi per il prestito ricevuto ottenendo vieppiù la restituzione di quelli già pagati.

Partiamo con ordine e proviamo a riassumere la vicenda.

Nel mese di Gennaio del 2011 un cliente stipulava con il proprio Istituto di fiducia un mutuo del valore di 1 milione e 650 mila euro, onorando solo parzialmente il piano dei pagamenti che s’interrompevano già nel Giugno del 2012 con la conseguente richiesta di quanto dovuto in via esecutiva, da parte della Banca.
È a questo punto che il cliente fa eseguire una perizia sul contratto di mutuo ipotizzando, fra l’altro un estinzione anticipata in coincidenza della prima rata di pre-ammortamento.
La sorprendente risultanza è stata l’evidenza dell’applicazione di un tasso contrattuale usurario sin dall’inizio poiché dovendo il cliente riconoscere alla banca un compenso dello 0,5%( del capitale rimborsato) ,in caso di estinzione anticipata egli avrebbe subito un tasso pari al 5,47% contro la soglia di Legge del 4,02% (soglia usura).

Ecco dunque spiegata l’eccezionale portata del provvedimento che oggi commentiamo.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di usurarietà affermando che la mora e la penale per estinzione anticipata sono accomunabili in quanto costituenti di un costo puramente eventuale.
Il collegio di Pescara in sostanza concorda sul fatto che:

• non solo gli interessi corrispettivi o moratori sottostanno alla Legge anti-usura ma anche qualsiasi altro costo (imposte escluse) connesso al finanziamento dunque anche il quello per l’estinzione anticipata.
• la semplice stipula della suddetta clausola determina il costo usurario che ricordiamo, secondo Legge è sufficiente sia promesso (e non necessariamente pagato) perché punibile.
• calcolare il TAEG del finanziamento contemplando l’ipotesi che il cliente voglia estinguere il mutuo già alla scadenza della prima rata è lecito e poiché trattasi di promessa usuraria, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi perché il reato si consumi.
A questo punto un po’ di giurisprudenza.

Certamente l’Ordinanza pescarese richiama in modo inequivocabile la ben nota 350/2013 che a sua volta sancisce quale conseguenza dell’usura la restituzione del solo capitale ricevuto in prestito ed il rimborso degli interessi già corrisposti (se corrisposti) alla Banca (art.1815 comma 2 Cod.Civ.).
Di più, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza del 18/2/13 stabilisce che “l’articolo 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione legislativa operata dall’articolo 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24 – di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 – esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito”.

Con questa ordinanza l’azione della Mutua Sociale Ambrosiana si fa ancor più incisiva in quanto il Tribunale di Pescara conferma un principio che da sempre sosteniamo ovvero che il TAEG debba essere espressione di tutti i costi accessori del credito (spese di istruttoria, polizze assicurative, spese d’intermediazione, estinzione anticipata, etc) poiché solo unendo ciascuna voce si può determinare il reale “costo effettivo” del finanziamento.

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