
Avere un unico immobile intestato e un debito sotto i 120 mila euro sono valide soluzioni per evitare il pignoramento
Quando la casa è in pericolo ci si sforza in tutti i modi di salvarne le sorti, il modo migliore per salvare la casa da un pignoramento è fare in modo che questa sia ufficialmente l’unico immobile di proprietà.
Ma entriamo nel merito. La legge fissa il divieto di pignoramento della casa se:
- si tratta dell’unico immobile di proprietà del contribuente (questi non deve, cioè, avere neanche una minima quota di proprietà di un altro immobile o in terreni);
- in essa il contribuente vi ha fissato la propria residenza anagrafica;
- la casa è adibita a civile abitazione;
- la casa è accatastata non nelle categorie A/8 e A/9;
- sì hanno debiti inferiori a 120mila euro.
Per quanto riguarda i primi tre casi, se il contribuente ha un secondo immobile, per mettere in salvo la casa in cui vive dovrebbe cedere la seconda, anche donandola a un parente.
Considerando che il fisco può revocare la cessione nei primi cinque anni è consigliabile agire prima che il debito sia certo.
Inoltre in caso di debito superiore a 50mila euro che riguardi imposte sui redditi o Iva, il contribuente che cede una delle sue proprietà per non farsi pignorare la prima potrebbe essere denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Passiamo all’ultimo caso del nostro elenco. Per un debito del valore di 120.000 euro inclusi interessi, sanzioni e oneri di riscossione, per legge non si può procedere al pignoramento.
In presenza di un debito superiore ai 120mila euro è inoltre possibile portarne la soglia sotto la pignorabilità, pagando parzialmente il debito fino a fargli raggiungere la somma suddetta.
Un altro discorso vale per l’ipoteca, cui si è soggetti con un debito che va oltre i 20.000 euro. Chiariamo che anche in caso di un’ipoteca sull’immobile non è vietato al legittimo proprietario di continuare ad abitarlo o di venderlo.
Dopo numerosi anni scatta la prescrizione del credito e si può ottenere la cancellazione dell’ipoteca, che per legge scade in ogni caso sempre dopo 20 anni.
Il consumatore o l’impresa che abbiano subito un pignoramento immobiliare possono tuttavia richiedere l’ammissione ai benefici della L.3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. Difatti, nell’attesa che il Tribunale omologhi la proposta di ristrutturazione debitoria è possibile richiedere la sospensione sia della vendita all’asta dell’abitazione che lo sgombero preventivo della stessa.
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