La banca pretende interessi usurari, il tribunale condanna

Interessi usurari: Secondo il Tribunale di Enna, per stabilire l’usura del mutuo bisogna sommare il tasso corrispettivo a quello moratorio applicato al contratto stesso, con la conseguenza che se la sommatoria dei due tassi supera la soglia dell’usura, il cliente è sollevato dalla restituzione di alcun interesse alla banca.

Finalmente una sentenza che a due anni esatti di distanza dalla 350/13 pronunciata dalla prima sezione della Cassazione civile si allinea al dettato normativo aprendo uno squarcio nel dibattito sulla rilevanza ai fini dell’usura, anche dei tassi moratori.
Dunque “se sono convenuti interessi usurari (c.p.644,649) la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (c.c.1339,1419)”così sentenziava la Suprema Corte nel 2013 segnando una svolta epocale, così ha stabilito con non poco coraggio (e coerenza) il Tribunale di Enna con la sentenza 25/2015 del 12/01/2015.

Nei fatti,il, cliente di una banca di Gangi (Pa) ha visto accolta l’opposizione ad un decreto ingiuntivo,perché viziato in origine da usura relativamente alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi e di mora.
Al netto delle inutili e sterili polemiche che hanno caratterizzato il dibattito intorno l’usura bancaria la sentenza di Enna va dritta all’essenza del problema ed emette una sentenza fondata sull’applicazione di tre passaggi “cardine” nella normativa anti-usura:

  • L’usura oggettiva si connota e prende compiutamente forma nel momento della pattuizione, ovvero quando gli interessi vengono promessi o convenuti a qualunque titolo (L.108/96,d.L.29/12/00 n.394 art.1, L.28/02/01 n.24) dunque la natura usuraria dei tassi d’interessa va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione.
  • Ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) sono rilevanti tutte quelle remunerazioni che a qualunque titolo incidono sul costo del finanziamento, imposte e tasse escluse (art.644 c.p.c.,L.108/96) come ha correttamente interpretato il magistrato sommando, nel caso in questione interessi corrispettivi (5.22%) e moratori (7.22% = 5.22% + 2) chiesti dall’Istituto di credito in forza di un decreto ingiuntivo.
  • “Se sono convenuti interessi usurari (c.p. 644,649) la clausola interessi è nulla e non sono dovuti interessi quale logica conseguenza del superamento del tasso soglia fissato dalle rilevazioni ministeriali avvenuto secondo il calcolo svolto dal Tribunale di Enna svolto mediante la sommatoria dei tassi.

La pronunzia si segnala come un ulteriore elemento innovativo nel campo della giurisprudenza di merito sulla usura nei contratti di mutuo fondiario poiché rivela un ‘accorta ricerca tesa a far chiarezza sul metodo di valutazione del “famigerato” tasso di mora.

Malgrado il campo a favore della tesi spiegata dalla Cassazione (350/2013) si stia sempre più ampliando e consolidando, non riteniamo sia stata scritta con questa di Enna , la sentenza “definitiva”.
Ancorché confortati dall’importante risultato in beneficio del mutuatario, per onestà intellettuale non possiamo non rilevare quanto sia giuridicamente più corretto “pesare” l’impatto della mora qualificandola come voce da inserire all’interno del TAEG, riconducendo così tutte le voci di costo ad unicum, per rendere possibile e plausibile il paragone con il tasso soglia vigente all’epoca della stipula del mutuo.

Continuate a seguirci, tanto ancora ci sarà da dire…