Liberarsi dai Debiti tramite l’accordo coi Creditori

Liberarsi dai debiti è adesso più semplice per il consumatore attraverso l'accordo con i creditori

Liberarsi dai debiti è adesso più semplice per il consumatore attraverso l’accordo con i creditori

Oggigiorno, grazie all’introduzione della legge 3/2012, è possibile liberarsi dai debiti qualora il consumatore non sappia più far fronte a una rata mensile troppo alta o che comprometta comunque il mantenimento di una vita dignitosa. Tale procedura di “esdebitazione” si applica a tutte le persone fisiche, tra cui i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e gli artigiani, i lavoratori autonomi e professionisti, ovvero ai consumatori cui non si applica la legge fallimentare: sono esclusi, infatti, i soggetti fallibili (es: le grandi società di capitali).

Qualora la persona fisica sia impossibilitata a versare le rate di un finanziamento o di un mutuo o a restituire il prestito effettuato da una banca a causa di sopraggiunti problemi economici (licenziamento, lavoro precario ecc.) potrà vedere dimezzati (o anche oltre) i propri debiti tramite una procedura legale che mira essenzialmente a un risanamento parziale o totale del debito.

Questa procedura può seguire due strade, entrambe finalizzate a risolvere la crisi da sovraindebitamento.

Il consumatore può decidere di rivolgersi al Tribunale di residenza presentando un piano di ristrutturazione del debito tramite l’assistenza di un’associazione di tutela, come ad esempio la Mutua Sociale Ambrosiana, che aiuterà il debitore nell’elaborazione del piano di risanamento. In questo caso il Giudice competente, una volta accertato che non vi è nessuna reale possibilità di sanare il debito, omologherà il cosiddetto “Piano del Consumatore”, dando il via all’Organismo di Composizione della Crisi per gestire il debito tramite una sorta di saldo e stralcio: un periodo di più anni durante i quali verranno sospese tutte le procedure esecutive a carico del debitore, come ad esempio il pignoramento o la vendita all’asta.

Nel caso del Piano del consumatore, sia che venga disposta una parziale riduzione della percentuale del debito o una totale estinzione di esso, il Giudice ne dispone l’omologazione senza nessun approvazione da parte dei creditori.

Per liberarsi dai debiti, diverso è invece il secondo approccio che mira a una ristrutturazione della somma da restituire tramite un “accordo coi creditori”.

In questo caso il consumatore può stabilire un accordo con i creditori o con il singolo creditore tramite l’elaborazione di un “Piano di rientro” (riduzione della somma debitoria o solo della percentuale del tasso di interesse), che sarà poi presentato in Tribunale. L’accordo viene sottoscritto qualora vi sia il consenso di almeno il 60% dei creditori (importante: la banca che ha concesso il mutuo non vota), ma deve comunque essere approvato dal Giudice competente. In caso di avvenuto accordo, infatti, il compito del Tribunale sarà solo quello di verificare la fattibilità del Piano di rientro e di accertare la legittimità dell’intera procedura, che viene negata nel caso in cui non esistano condizioni di ammissibilità sostanziali e formali dell’accordo.

È necessario comunque allegare alla domanda tutta la documentazione relativa alla condizione economica e patrimoniale degli ultimi cinque anni, nonché l’elenco dei creditori con tutte le somme da saldare e la lista dei beni del debitore. Questo permetterà al Giudice di valutare attentamente se vi è o meno reale possibilità di saldare il debito.

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