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Pignoramento stipendio: 5 cose da sapere

Pignoramento Stipendio
Pignoramento Stipendio

Con le modifiche introdotte nel 2015, cambiano i limiti del pignoramento stipendio o pensione e dei prelievi forzosi sul conto corrente.

 La crisi economica e il conseguente calo dell’occupazione hanno spinto i legislatori a rivedere la legge che regola i pignoramenti, modificando i parametri del pignoramento di stipendi, pensioni o provvigioni. Quando un creditore (un privato, lo Stato, la Regione o altri enti pubblici) voglia recuperare con un pignoramento stipendio quanto dovuto da un debitore insolvente, il DL 83/2015 prevede una somma minima, essenziale per la sopravvivenza, sotto la quale non si può scendere.

1. Pignoramento stipendio e soglia minima

Il DL 83/2015, in vigore da Giugno 2015, prevede che qualunque tipo di stipendio, di un dipendente pubblico o privato, sia pignorabile nella misura di un 1/5 da parte del creditore, che sia lo Stato o un privato. Questa soglia minima si applica anche per le indennità che derivano da un rapporto di lavoro, come TFR o indennità di disoccupazione.

Per le provvigioni (compensi calcolati in base ai risultati raggiunti), si applica la stessa soglia ma, secondo quanto dispone il Dpr 180/1950, e come confermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 685/2012, con due condizioni:

. le provvigioni devono provenire da un rapporto di collaborazione (con agenzia, rappresentanza commerciale o altra collaborazione) che duri almeno dodici mesi.

. il rapporto deve avere le caratteristiche di una collaborazione certa e continuativa, anche se personale e non subordinata.

Come con la vecchia normativa, anche la nuova in vigore dal 27 Giugno 2015, il creditore può avviare la procedura di pignoramento stipendio o presso la banca dove si trova il conto corrente su cui è accreditato, oppure direttamente all’azienda, prima dell’accreditamento, ma con alcuni limiti.

2. Pignoramento stipendio sul conto corrente

Quando il creditore avvia la notifica di pignoramento stipendio presso la banca in cui è accreditato, la legge prevede che una parte della cifra non possa essere pignorata e deve essere detratta per ottenere la base pignorabile. Alla somma presente sul conto, alla data in cui è pignorato, bisogna sottrarre la base impignorabile che è calcolata considerando il valore dell’assegno sociale dell’anno in corso, moltiplicato per 3, quello che si ottiene è la base pignorabile. Facciamo un esempio: sul conto sono presenti 2000 €, per l’anno 2015 l’assegno sociale ammontava a 448,52 €, moltiplicato 3 diventa 1345,56 €, sottraendolo a 2000, si ottiene una base pignorabile di 654,44 €. Per gli stipendi accreditati dopo la data di pignoramento, il calcolo si effettua moltiplicando l’assegno sociale per 1,5. Nel caso in esempio diventa 672,78 €.

3. Pignoramento stipendio presso l’azienda

Se il creditore presenta pignoramento direttamente presso l’azienda, non viene fatta nessuna distinzione fra base pignorabile e base impignorabile e tutto avviene come prima della riforma, ossia la soglia resta di 1/5, calcolata sull’intero stipendio netto.

4. Pignoramento stipendio con più creditori

Se le azioni di pignoramento verso un debitore sono più di una, le stesse non si sommeranno fra loro. La legge stabilisce che, in presenza di più creditori, non si effettui la somma di 1/5 più 1/5 e così via, ma stabilisce un limite che è la metà dello stipendio.

5. Pignoramento stipendio e i crediti Equitalia

Se il creditore che procede con il pignoramento è Equitalia, esistono i seguenti limiti

. per stipendi che non superano 2500 €, il limite è di 1/10

. per stipendi compresi fra 2500 e 5000 € il limite sale a 1/7

. per stipendi superiori a 5000 € il limite è quello ordinario di 1/5

Anche Equitalia per procedere al pignoramento, deve rispettare il minimo impignorabile.

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