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Procedura di Composizione della Crisi

COME SI SVOLGE LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

COME SI SVOLGE LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ?Il primo passo consiste nel presentare al Tribunale un'istanza affinché sia nominato un Organismo di Composizione della Crisi

Cos'è un OCC?

É un ente pubblico costituito (ad esempio) dagli Ordini Professionali di avvocati, commercialisti e notai, di fatto è un curatore fallimentare.

Cosa fa un OCC?

  • Verifica il piano di ristrutturazione del debito predisposto da MuSA.
  • Verifica la veridicità dei dati contenuti nel suddetto piano.
  • Effettua le attività di pubblicità e le comunicazioni ai creditori.

Con l'assegnazione all'OCC si apre la procedura di composizione della crisi, si possono opporre
le procedure esecutive, gli atti di precetto, i pignoramenti e le aste immobiliari.
Ora si può procedere alla ristrutturazione del debito
secondo le tre modalità previste dalla L.3/2012:

Piano del Consumatore
Accordo con i Creditori
Liquidazione del Patrimonio

Procedura di composizione della Crisi - Modalità

Piano del Consumatore

É riservato al consumatore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale .

Attraverso il versamento al Tribunale di un’unica rata mensile senza interessi, si soddisfano tutti i creditori secondo le “classi di merito”.

Ad esempio l’ipoteca, i contributi sociali e l’IVA senza interessi debbono essere pagati integralmente, altri come i finanziamenti al consumo possono essere stralciati del 70-80%.

Ha una durata massima di 144 mesi e non prevede alcun assenso dei creditori ma la sola verifica di fattibilità  rilasciata dal Tribunale.

Accordo con i Creditori

Per la ristrutturazione di debiti legati ad un’attività d’impresa, il consumatore può stabilire un accordo con i creditori tramite l’elaborazione di un “Piano di rientro” che sarà poi presentato in Tribunale.

L’accordo viene sottoscritto qualora vi sia il consenso mediante votazione di almeno il 60% dei creditori con l’eccezione dei cd. “privilegiati” come ad esempio la banca che detiene un ipoteca.

Il piano di rientro deve sempre essere approvato dal Tribunale che successivamente all’accordo debitore/creditori ne verifica la fattibilità ed accerta la legittimità dell’intera procedura.

Liquidazione del Patrimonio

La L.3/2012 permette al debitore-consumatore sovraindebitato di presentare non un piano non di rientro ma di liquidazione del proprio patrimonio.

Non potendo più fare fronte alle obbligazioni assunte il debitore decide, d’intesa con l’OCC, di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio, beni mobili ed immobili, crediti esigibili e maturandi.

A vendita avvenuta ed ottenuta l’omologazione, si procederà alla redistribuzione delle somme ricavate essendosi sanata ogni pendenza nei confronti di tutti creditori.

La liquidazione del patrimonio è estremamente semplice:

L’OCC redige una relazione dalla quale evince sia l’inventario sia il valore di mercato dei beni mobili-immobili che il sovraindebitato rende disponibili alla procedura affinché si vendano per ripianare in tutto o in parte, i debiti contratti e nomina un terzo soggetto per la gestione delle trattative di vendita (liquidatore) che entro 4+1 anni dovrà portare a compimento la liquidazione con il miglior realizzo possibile.

Nei 4+1 non si pagano debiti e le procedure esecutive sono sospese.

Una volta omologata la liquidazione si ridistribuiscono le somme ricavate ed il consumatore-debitore sarà esdebitato se avrà soddisfatto anche solo parzialmente tutti i creditori.

COME POSSO COMPRENDERE SE LA MIA
DOMANDA PUÓ ESSERE PRESENTATA?Detto di quanta cura sia necessaria nella scelta del professionista, la L.3/2012 fissa molto chiaramente i requisiti di meritevolezza indispensabili per l'accoglimento della domanda di esdebitazione.

É meritevole il sovraindebitato che:

Abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili
Non abbia in alcun modo ritardato o intralciato lo svolgimento e il buon fine della procedura
Non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda
Non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 16 della legge 3/2012
Abbia svolto nei quattro anni di durata della liquidazione un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato senza giustificato motivo proposte di impiego
Abbia soddisfatto almeno in parte I creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione

IL TRIBUNALE PUÓ NON AMMETTERE
UNA PERSONA AI BENEFICI DELLA
LEGGE 3/2012?Vi sono alcune fattispecie per cui l’esdebitazione non è possibile:

COLPEVOLEZZA

Quando la condizione di sovraindebitamento è imputabile colpevolmente al debitore ovvero quando ci si è indebitati nella consapevolezza di non essere in grado di rimborsare.

FRODE

Quando il debitore nei cinque anni antecedenti o nel corso della stessa, abbia compiuto atti in frode ovvero abbia dissimulato e/o occultato il proprio patrimonio al fine di sottrarlo ai creditori.

Per potersi esdebitare beneficiando della L.3/2012 è indispensabile dimostrare di esserne meritevole ovvero di essere in possesso requisiti oggettivi/soggettivi previsti dalla Legge e precedentemente descritti.

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