Sentenza Corte di Appello di Venezia
La Corte di Appello di Venezia ha pronunciato una interessantissima sentenza che, anche alla luce della pronuncia della Cassazione n. 350 del 09.01.2013, comincia a dipanare la matassa in tema di usura bancaria. Difatti la corte in questione riconferma, offrendo spunto per comprendere l’orientamento prevalente che si sta consolidando, che l’art. 1815, 2° comma, codice civile, abbia portata ampia, con applicazione a tutte le obbligazioni pecuniarie e quindi anche all’interesse di mora.
Ne deriva, ovviamente, che le clausole relative alla determinazione degli interessi siano nulle e la conversione del mutuo da oneroso a gratuito. La Corte d’appello di Venezia, pacificamente, ritiene che il tasso di mora rilevi ai fini della parametrazione con il tasso soglia. E che quindi rientri nei costi ordinari del mutuo, concorrendo alla eventuale usurarietà.
Corte App. Venezia, 18 febbraio 2013, n. 342 (342/2013) Pres. Silvestre, Rel. Zampolli Diritto bancario – Usura – Interessi di mora – Applicabilità articolo 1815 comma 2 cc – Sussistenza – Conversione del mutuo da oneroso a gratuito L’articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale titolo e quindi anche nel caso d’interessi moratori.
La conseguenza della violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito.