
Chi si trova in una condizione di sovraindebitamento rischia l’espropriazione forzata dei suoi beni mobili e immobili: la Legge 3/2012 offre una via d’uscita e permette al debitore di ottenere la sospensione del pignoramento.
Le cause che si celano dietro una condizione di sovraindebitamento sono numerose, dall’accumulo di debiti con i fornitori che rende difficile la vita di un imprenditore fino al mancato rispetto degli obblighi con il fisco, realtà condivisa da diversi consumatori. Conseguenza di una crisi economica prolungata, il sovraindebitamento rischia di attivare procedure esecutive contro il debitore, basate sull’espropriazione dei suoi beni mobili e immobili.
La possibilità di bloccare il pignoramento è offerta dalla Legge 3/2012, la normativa “salva suicidi” che permette di ottenere la sospensione delle procedure esecutive in corso. Il debitore può infatti aderire a una delle misure introdotte dalla legge, vale a dire l’accordo di composizione della crisi (pensato per chi gestisce un’impresa) o il piano del consumatore (persone con debiti non derivanti dell’attività imprenditoriale). In entrambi i casi il fine è duplice, sia la riduzione dei debiti sia il parziale soddisfacimento dei creditori, tuttavia è anche possibile tutelare il patrimonio immobiliare o mobiliare almeno temporaneamente fermando il pignoramento ed evitando che i creditori possano mettere in vendita i beni per ottenere liquidità.
La Legge 3/2012, precisamente, sottolinea come il debitore che ha presentato la proposta di accordo possa beneficiare della sospensione del pignoramento fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. Per chi ha aderito al piano del consumatore, inoltre, la normativa prevede la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che pregiudichino la fattibilità del piano.
Solo al Tribunale, tuttavia, spetta la decisione di bloccare il pignoramento dei beni e non è sufficiente che il debitore presenti al giudice la richiesta di ammissione all’accordo di composizione della crisi o al piando del consumatore. Il blocco scaturisce solo da un’attenta valutazione del piano di rientro da parte del giudice fallimentare.